Premi, massimali, franchigie e clausole: valutare una polizza auto non è sempre facile, dovendosi districare su mille voci che rendono un’analisi non certo immediata, sia per la spesa che per le eventuali coperture. Ecco allora un breve vademecum su cosa ricordarsi di considerare quando si cerca, si cambia o si rinnova una RCA dell’auto.
Indice
Premio di tariffa
E’ l’importo da pagare alla società assicurativa ed è la prima voce che si considera quando si deve valutare una polizza. Sarebbe però errato considerarla come una voce dal valore assoluto, senza paragonarlo a massimali o clausole specifiche.
Massimale
Il massimale di garanzia è l’importo massimo che la compagnia s’impegna a risarcire al danneggiato per un incidente. Qualora il danno dell’incidente ecceda il massimale, la differenza sarà a carico dell’assicurato responsabile dell’incidente. Un alto massimale, dunque, dà chiaramente più garanzie. Bisogna peraltro considerare che i massimali minimi sono stabiliti per legge e sono di 5 milioni per i danni alle persone e 1 milione per i danni alle cose.
Franchigia
La clausola di franchigia è una condizione del contratto assicurativo in base alla quale il contraente contribuisce parzialmente al risarcimento del danno liquidato al danneggiato di un incidente. In base a questa clausola, l’assicurazione non si assume l’onere dell’intero risarcimento ma ne lascia almeno una parte a carico dell’assicurato. In cambio, l’assicurato, paga generalmente un premio di tariffa più basso.
Franchigia assoluta
La franchigia può essere di due tipi: assoluta o relativa. In quella assoluta, una parte del risarcimento resta in ogni caso a carico dell’assicurato. Per esempio, con una franchigia di 1000 euro, in caso di risarcimento di 1500 euro, l’assicurato coprirà il danno arrecato fino a 1000 euro mentre l’assicurazione ne pagherà 500. In caso di danno da 900 euro, l’esborso sarà ad intero carico dell’assicurato.
Franchigia relativa
Nella franchigia relativa, invece i piccoli sinistri che rientrano nell’importo della franchigia, sono completamente a carico dell’ assicurato mentre i danni di importo superiore sono interamente a carico dell’assicurazione. Per esempio, con una franchigia di 1000 euro, l’assicurato non pagherebbe nulla in caso di sinistro di 1200 euro mentre in caso di sinistro da 800 la copertura assicurativa sarebbe completamente a suo carico. Si capisce così perché in genere, il premio assicurativo sia più basso nelle polizze con franchigia assoluta e più alto in quello con franchigia relativa, visto che in quest’ultimo caso la compagnia assicurativa rischia di pagare interamente un risarcimento qualora il danno superasse la soglia.
Corresponsione della franchigia
Nel ramo RC auto, qualunque sia la franchigia, l’assicurazione corrisponde l’intero importo del risarcimento al danneggiato. Solo in un secondo momento, l’assicurazione potrà chiedere all’assicurato la ‘corresponsione’ della franchigia in base a quanto stabilito dal contratto.
Garanzie aggiuntive
Nell’assicurazione ‘principale’ possono essere comprese anche una serie di garanzie particolari, magari con esborsi aggiuntivi relativamente bassi. Tra le varie estensioni assicurative più diffuse ci sono la furto e incendio, la kasko (per danni subiti dal proprio veicolo), da eventi atmsoferici e ntarali, cristalli (contro la rottura dei verti dell’automobile), infortuni al conducente, assistenza stradale e tutela legale (spese per coprire eventuali controversie legali). In questi casi, bisogna valutare quante di queste garanzie sono presenti e quanto costano queste coperture aggiuntive per valutare appieno il valore reale di un’assicurazione.
Esclusione e rivalsa
Le clausole contrattuali di esclusione e rivalsa limitano o escludono la copertura del rischio e, conseguentemente, il risarcimento in caso di sinistro. Anche in presenza di queste clausole, la compagnia deve risarcire il danneggiato ma con la possibilità rivalersi sul contraente, chiedendogli la restituzione totale o parziale di quanto pagato. In genere c’è esclusione di copertura assicurativa quando il coducente assicurato ha causato il danno sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol o guidando senza patente. Alcune polizze, poi, coprono gli incidenti causati solo dai conducenti identificati nel contratto assicurativo mentre in casi diversi possono rivalersi sul contraente. Se per esempio la moglie di un assicurato causa un incidente senza essere tra i nomi ‘coperti’ dal contratto assicurativo, la società potrà rivalersi sul marito.